L’assenza di segnaletica in un incrocio stradale –luogo di scontro tra due autovetture– non riveste un ruolo causale nella dinamica dell’incidente.

La strada (cosa custodita) è semplicemente il “teatro” del sinistro, mentre la serie causale, che ha cagionato l’evento, deriva dal comportamento dei conducenti.

Pertanto, il Comune (custode), pur avendo omesso la segnaletica, non risponde ex art. 2051 c.c., giacché è insussistente il nesso causale tra la res custodita e l’evento.

Inoltre, la pubblica amministrazione gode di un potere discrezionale nella scelta dei luoghi ove apporre la segnaletica (fatto salvo l’obbligo di segnalare situazioni di pericolo). Infine, pur in assenza di appositi segnali, l’utente è tenuto a rispettare le regole di prudenza dettate dal codice della strada.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4161 ribadendo, nella parte motiva, quanto già affermato nella pronuncia “gemella” n. 4160 depositata in medesima data.